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SALUTE E SICUREZZA: recenti modifiche al d.lgs.81/08

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 SALUTE E SICUREZZA: recenti modifiche al d.lgs.81/08

Nel 2010 l’Italia venne messa in mora dalla Commissione Europea a seguito dell’apertura nei confronti del nostro Paese di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea 89/391/CE relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratoti durante il lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inviò una nota articolata di merito per sostenere le scelte fatte e per illustrare la ratio di quanto previsto dalla normativa vigente. La messa in mora riguardava otto punti. La Commissione Europea riconobbe accettabili le ragioni avanzate per quasi tutti i punti, confermando invece il non corretto recepimento della direttiva comunitaria, in tema della valutazione del rischio.

Svoltosi l’iter previsto, giunti al termine di tale procedura legislativa, lunedì scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n.83) la Legge n.161 del 30 ottobre 2014, dal titolo «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174)».

All’art.13 «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227» (in allegato) vengono ad essere previste due integrazioni al testo attualmente vigente. La prima riferita all’art.28 del d.lgs.81/08 s.m. e la seconda riferita all’art.29 del decreto in parola.

Sostanzialmente le modifiche previste riguardano l’inaccettabilità di poter posticipare nel tempo l’elaborazione della valutazione dei rischi e il rispettivo documento, sia in caso di costituzione di nuova impresa, che in caso di rielaborazione necessaria della valutazione e, pertanto, del conseguente documento. Nel nuovo dettato normativo si prevede, in tal senso, debba essere data «immediata evidenza, attraverso idonea documentazione».

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il prossimo 25 novembre 2014. A tale riguardo, è opportuno dare la più ampia diffusione della notizia, a partire dagli RLS/RLST, visto che rimane confermato l’obbligo a carico del datore di lavoro di svolgere la preventiva e tempestiva consultazione di tali figure (ai sensi dell’art.18, co. 1, lett.s e dell’art.50, co. 1, lett.b).

Tenuto conto della reale difficoltà nel poter gestire la tempistica prevista tra i tempi di elezione/designazione/individuazione degli RLS/RLST nelle nuove imprese e il rispetto della necessaria preventiva e tempestiva consultazione dei rappresentanti, in merito alla valutazione dei rischi e relativo documento, il tutto nei termini dell’«immediata evidenza», come sistema della pariteticità stiamo elaborando possibili soluzioni.

Buon lavoro.

Cinzia (Frascheri)