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Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) nel settore del lavoro privato, che è stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predetermina congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (cosiddetta parte normativa) e aspetti dei rapporti reciproci tra le parti come ad esempio il diritto di informazione e consultazione, le regole e le procedure contrattuali, ecc. (cosiddetta parte obbligatoria).

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono quindi:

  • determinare il contenuto dettagliato ed essenziale dei contratti individuali di lavoro nel settore metalmeccanico, sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello normativo (disciplina dell’orario, trasferte, reperibilità, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).
  • disciplinare i rapporti (le cosiddette relazioni industriali) tra i soggetti collettivi.

In Italia, la contrattazione collettiva si svolge su 2 livelli, quello nazionale e quello e aziendale ( o decentrato). Ognuno dei 2 livelli ha durata di tre anni. I contratti nazionali hanno la funzione di stabilire regole valide per tutto il settore e di adeguare la retribuzione alla variazione dei prezzi (proteggerne il potere d’acquisto).

La contrattazione aziendale o decentrata che nel settore dei metalmeccanici copre circa il 55% dei lavoratori, collega la retribuzione alla crescita di produttività mediante i premi di risultato o altro. Infatti il contratto nazionale di lavoro è stipulato da associazioni “private” quali sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali e in questo senso è una particolare tipologia di contratto privato.

Per questo l’efficacia e la sua validità è in primo luogo indirizzata a chi aderisce alle organizzazioni firmatarie dello stesso, ma viene estesa, sul versante dei lavoratori, anche a chi non aderisce a una delle associazioni sindacali che lo ha stipulato, salvo che non si opponga. Sul versante delle imprese a chi, pur non aderendo all’associazione imprenditoriale stipulante, manifesta, con comportamenti concludenti ed in forma esplicita, la volontà di recepirne il contenuto.